La Costituzione by Valerio Onida

La Costituzione by Valerio Onida

autore:Valerio, Onida [Onida, Valerio]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Farsi un'idea
ISBN: 9788815333001
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2017-09-14T22:00:00+00:00


Un presidente garante

Nel quadro del sistema parlamentare scelto dalla Costituzione, qual è il posto del presidente della Repubblica?

Anche a questo proposito si deve tenere d’occhio la storia. Il Governo parlamentare è un modello nato e sperimentato per molto tempo essenzialmente in ordinamenti monarchici. In essi il re, non più «assoluto», conservava la titolarità formale del potere esecutivo, ma questo era esercitato necessariamente attraverso ministri espressi o appoggiati dalla maggioranza parlamentare. Secondo un celebre detto, «il re regna e non governa».

I regimi repubblicani che sorsero in vari paesi d’Europa non abbandonarono lo schema del Governo parlamentare, e alla figura del re sostituirono quella di un presidente eletto, per lo più dal Parlamento, ma talora anche dal popolo, il quale però conservava la figura di capo dello Stato che «regna e non governa». A lui spettavano i tradizionali poteri regi di nomina dei ministri, di convocazione e scioglimento delle Camere, di firma dei più importanti atti dello Stato, ma non poteri di governo in senso stretto.

Questo è il modello cui si è ispirata anche la nostra Costituzione. Se si scorrono gli articoli della Costituzione, può sembrare a prima vista che il presidente abbia vastissimi poteri: nomina il presidente del Consiglio e (sia pure su proposta di questi) i ministri (art. 92), può sciogliere anticipatamente le Camere (art. 88), promulga le leggi e può rinviarle alle Camere per una nuova deliberazione (art. 74), emana gli atti normativi del Governo, indice le elezioni delle Camere e i referendum, nomina i più alti funzionari dello Stato, ha «il comando delle Forze armate» (art. 87), ecc. Ma si tratta quasi sempre di poteri il cui esercizio non comporta da parte del capo dello Stato l’assunzione di decisioni politiche di merito, bensì piuttosto l’esercizio di una funzione di controllo, di coordinamento o di consiglio. La nomina del Governo deve rispettare la regola di fondo del sistema parlamentare, per cui il Governo deve avere la fiducia delle Camere; le leggi rinviate, se riapprovate dalle Camere, devono essere promulgate; gli atti del Governo sono firmati dal presidente, ma deliberati dal Consiglio dei ministri (che è presieduto dal premier, non dal presidente) o dai ministri; le elezioni devono essere indette entro termini fissati dalla stessa Costituzione (e la data è scelta dal Governo); le Forze armate sono legate al capo dello Stato dalla fedeltà istituzionale ma dipendono per l’impiego dal Governo; e così via. Gli atti del capo dello Stato, secondo la tradizione dei Governi parlamentari, sono validi solo quando «controfirmati» dai ministri, che ne «assumono la responsabilità» (art. 89), mentre la responsabilità del capo dello Stato è limitata alle ipotesi gravissime dell’attentato alla Costituzione o dell’«alto tradimento» (art. 90).

Tutto questo non significa che la Costituzione definisca la figura retorica di un presidente «taglianastri». Il capo dello Stato, non solo posto in posizione eminente dal punto di vista della dignità formale, ma anche collocato in un punto strategico, all’incrocio fra le massime istituzioni statali, e partecipe, almeno formale, dell’esercizio delle funzioni politiche più importanti, può, con il suo consiglio e la sua autorità morale, esercitare un ruolo effettivo e rilevante.



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